Ad Ischia i turisti possono sbarcare tranquillamente in auto, TRANNE I RESIDENTI DELLA REGIONE CAMPANIA, per i quali vige il divieto di sbarco e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sull’isola.

Di seguito il Divieto di sbarco per l’isola d’Ischia, emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Ischia a partire dal 29 marzo fino al 31 ottobre 2024.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto articolo, spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Ischia in data 26 gennaio 2024, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell’isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Lacco Ameno in data 24 gennaio 2024, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell’isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 21 febbraio 2024, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Municipale del Comune di Forio in data 23 gennaio 2024, n. 11, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Barano d’Ischia in data 26 gennaio 2024, n. 7, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana in data 29 gennaio 2024, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 83793 del 5 marzo 2024;

VISTA la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n.22241 del 11 ottobre 2023 e la nota di sollecito prot. n. 3795 del 6 febbraio 2024, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l’emissione del parere di competenza;

VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. 3° – n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell’isola di Ischia, come facenti parte della “popolazione stabile dell’isola stessa”;

VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1° – n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d’Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

RITENUTO opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell’acquisizione del parere della Regione Campania;

DECRETA

Art. 1 – (Divieti)

Dal 29 marzo 2024 al 31 ottobre 2024 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.

Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania, nonchè ai veicoli di lunghezza superiore a 10 m.,con esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia.

Art. 2 – (Deroghe)

Nel periodo e nei comuni di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio;
c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti;
d) veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
f) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
g) autoveicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
h) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
j) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
k) veicoli adibiti alla manutenzione delle strade;
l) autoveicoli e motocicli (come definiti dall’art. 53 del Codice della strada) con targa estera, purché condotti da persone non residenti nel territorio della Regione Campania;
m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla Polizia Municipale del suddetto Comune;
n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per 7 giorni in un albergo o in un’altra struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale situati nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia Municipale del suddetto Comune, limitatamente al periodo dal 30 marzo al 30 giugno 2024 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2024;
o) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla Polizia Municipale del suddetto Comune;
p) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia Municipale del suddetto Comune;
q) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC;
r) veicoli appartenenti a persone residenti nell’Isola di Procida che devono recarsi sull’Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale “A. Rizzoli”, munite di certificazione del medico di base o dell’Amministrazione della struttura ospedaliera;
s) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell’isola.

Art. 3 – (Autorizzazioni)

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4 – (Sanzioni)

Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5 – (Vigilanza)

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Il Ministro
Matteo Salvini

 

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